
L’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti in merito alla disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura, a fronte delle ultime disposizioni in materia.
“Nella circolare n.27/E dello scorso 7 settembre, l’Amministrazione finanziaria mette sotto la lente d’ingrandimento il Decreto Cessioni che ha stravolto la disciplina della cessione del credito, introducendo, a partire dalla sua entrata in vigore avvenuta il 17 febbraio 2023 – spiega Guido Rosignoli, vicepresidente della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – il divieto di esercizio delle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d’imposta”.
In altre parole, salvo deroghe tassative, e uno speciale regime transitorio, a decorrere da tale data i bonus edilizi possono transitare esclusivamente in dichiarazione dei redditi.
Sono esonerati dal divieto di trasferimento, gli interventi relativi al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.
“L’Agenzia ha inoltre chiarito che, dato lo specifico riferimento normativo alla CILA – prosegue Rosignoli- la possibilità di cessione del credito è salvaguardata nella sola ipotesi in cui questa sia stata presentata prima del 17 febbraio 2023, a prescindere dalla circostanza che i lavori richiedano un diverso titolo edilizio”.
Passando alla remissione in bonis, la circolare chiarisce che il contribuente deve versare un importo pari a 250,00 euro per ciascuna Comunicazione di cessione del credito non effettuata nel termine del 31 marzo 2023, potendo provvedere al versamento anche successivamente all’inoltro della comunicazione, purché entro il 30 novembre 2023.