Il raddoppio dei termini per l’accertamento fiscale, previsto dall’art.43, comma 3 del DPR n.600/1973, si applica anche nei confronti del socio accomodante di una società in accomandita semplice (S.a.s.). È quanto emerge dalla lettura della sentenza n.15999/2024 della Corte di Cassazione.
“Secondo gli Ermellini, il raddoppio dei termini per l’accertamento si verifica quando esistono i presupposti per l’obbligo di denuncia penale nei confronti degli organi societari di una s.a.s. Tale principio – sottolinea Felice Colonna, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – vale anche per il reddito imputato per trasparenza ai soci accomandanti, ovvero la parte di reddito della società che viene attribuita ai soci in proporzione alla loro quota di partecipazione”.
“La Corte ha motivato la decisione affermando che, anche se i soci accomandanti non partecipano alla gestione dell’impresa – conclude Colonna – essi hanno comunque il diritto e la possibilità di verificare l’effettivo ammontare degli utili conseguiti dalla società”.