L’avviso bonario e il controllo automatizzato

La sentenza n.3244/2024 della Suprema Corte

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La questione riguardante la notifica di una cartella di pagamento con la quale era stata iscritta a ruolo la somma corrispondente all’importo di un credito d’imposta a seguito di un controllo automatizzato ex art. 36bis del DPR 600/1973 non preceduto dall’invio della comunicazione dell’avviso di irregolarità ai sensi dell’art. 6, comma 5, Legge n. 212/2000 è stato affrontato dalla sentenza n.3244/2024 della Corte di Cassazione. La quale “ha ricordato che è considerata legittima l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta secondo gli artt.36bis del DPR n.600/1973 e 54bis del DPR n.633/1972 quando il dovuto è determinato attraverso un controllo meramente cartolare, basato sui dati forniti dal contribuente o su correzioni di errori materiali o di calcolo. Una modalità – sottolinea Michela Benna, consigliera d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – però preclusa quando l’accertamento comporta risoluzioni di questioni giuridiche”.

“Quanto all’obbligo del contraddittorio preventivo previsto dall’art. 6, comma 5, della Legge n. 212/2000 – prosegue Michela Benna – gli Ermellini hanno stabilito che è obbligatorio solo quando esistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non necessariamente nei casi di controllo automatizzato basato su dati contabili senza interpretazioni”.

In altre parole, anche in caso di omesso preventivo invio dell’avviso bonario, al contribuente deve sempre essere riservato, in assenza di impugnazione della cartella di pagamento, il medesimo trattamento sanzionatorio cui esso avrebbe potuto accedere in caso di comunicazione esperita nei suoi confronti.