Nessuna giustificazione per le false fatture

Confermata la condanna per una frode carosello

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Confermando la condanna di un legale rappresentante coinvolto in una complessa frode carosello, orchestrata da un gruppo criminale transnazionale, la Corte di Cassazione (sentenza n.29689/2025) ha ribadito un importante principio: la finalità di emettere false fatture per ‘regolarizzare’ le giacenze di magazzino non esonera l’imprenditore dalla responsabilità penale. Gli Ermellini confermano così la condanna di un legale rappresentante coinvolto in una complessa frode carosello, orchestrata da un gruppo criminale transnazionale. 

Nel ricorso in Cassazione, la difesa aveva sostenuto che l’intento non fosse quello di evadere l’IVA, ma di coprire cessioni “in nero” e regolarizzare le giacenze di magazzino. Argomentazione respinta dalla Suprema Corte.

“Il dolo specifico di evasione – sottolinea Salvatore Baldino, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili -, infatti, non viene escluso dalla giustificazione adotta. Nascondere i ricavi, equivale a sottrarre materia imponibile. Inoltre, il reato di emissione di fatture false, si configura anche quando l’operazione sia solo soggettivamente inesistente, ovvero effettivamente avvenuta ma riferiva a un soggetto fittizio, con l’effetto di agevolare l’evasione di terzi”.

Ricordiamo poi, che le fatture per operazioni soggettivamente inesistenti non possono mai essere considerate deducibili, né ai fini IVA né delle imposte sui redditi.

“Il pagamento dell’imposta a un soggetto interposto non operativo – conclude Baldino – altera il meccanismo dell’IVA e apre la strada al recupero indebito del tributo. Quanto alle imposte dirette, la regola di indeducibilità dei costi connessi a reati non colposi si applica anche ai costi esposti in fatture riconducibili a frodi carosello, trattandosi di componenti strettamente legati a una condotta criminosa”.