Per i rider lavoro con contratto intermittente

La Circolare 9/2025 chiarisce gli aspetti salienti

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Il contratto di lavoro intermittente, previsto dagli artt.13 e 17 del D.lgs. n. 81/2015, rappresenta la forma contrattuale più adatta per inquadrare l’attività dei rider. A dirlo è il ministero del Lavoro nella Circolare n. 9/2025, che fa il punto sulla disciplina applicabile in attesa del recepimento della Direttiva UE 2024/283, evidenziando come la qualificazione giuridica di tale attività non possa basarsi unicamente sull’etichetta formale del contratto, bensì richiede un’analisi concreta del rapporto.

“Diverse sentenze, tra cui la n.1663/2020 della Corte di Cassazione e la n.1560/2023 del Tribunale di Torino – evidenzia Alfredo Accolla, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – hanno accertato l’esistenza di una subordinazione di fatto, individuando chiari indici, quali le direttive vincolanti impartite tramite app, il controllo sull’attività tramite punteggi e slot orari e le sanzioni implicite per comportamenti non conformi. Elementi che rendono assimilabile il lavoro dei rider al lavoro subordinato di tipo intermittente, considerata la discontinuità della prestazione e l’eterodirezione esercitata dalle piattaforme digitali”.

Chiariti poi anche i casi in cui può essere riconosciuta l’indennità di disponibilità, prevista per i lavoratori intermittenti nei periodi in cui si pongano a disposizione del datore di lavoro. “Tale compenso – conclude Accolla – è dovuto solo quando il rider si rende effettivamente reperibile secondo le modalità stabilite dalla piattaforma, in attesa dell’assegnazione dell’incarico. Negli altri casi, resta retribuito solo il tempo della prestazione effettiva”.