
Chi assume il ruolo di liquidatore di una società può essere chiamato a rispondere del reato di dichiarazione infedele, previsto dall’art. 4 del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, a titolo di dolo eventuale, qualora non abbia diligentemente verificato la contabilità e gli eventuali segnali di irregolarità. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 537/2025, con cui ha confermato la condanna di un imputato già stabilita dalla Corte d’Appello di Milano.
“I Supremi Giudici hanno ricordato che il liquidatore è obbligato a un’attenta verifica della contabilità societaria e dei bilanci al momento dell’assunzione della carica. La mancata osservazione di tale obbligo – sostiene Rosa Santoriello, consigliera d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – può configurare il dolo eventuale, poiché l’assenza di controllo equivale a un’accettazione consapevole del rischio di irregolarità o frodi fiscali. Con questa sentenza, viene ribadito un principio già consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ovvero – prosegue Santoriello – l’insediamento nella carica di amministratore o liquidatore comporta un onere/dovere di verifica delle dichiarazioni annuali presentate e della regolarità della documentazione contabile. A tal proposito, gli Ermellini richiamano la sentenza n.30492/2025 della Suprema Corte, che sancisce la responsabilità del liquidatore qualora emerga, anche solo potenzialmente, la consapevolezza di anomalie fiscali”.
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.