Superbonus e rimozione delle barriere architettoniche

I casi in cui la detrazione spetta al 75%

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Con l’approvazione definitiva del Dl Blocca Cessioni il legislatore ha determinato un allentamento della stretta sul blocco della cessione dei crediti e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi.

“Un esempio riguarda le spese sostenute per la rimozione delle barriere architettoniche che attribuiscono il diritto a fruire della detrazione del 75%. Intervento – spiega Rosa Santoriello, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – che non deve essere confuso con le medesime spese sostenute nell’ambito del Superbonus come intervento trainato”.

Prendiamo ad esempio il rifacimento del cappotto termico di un edificio: se l’intervento è superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, il committente potrà fruire della detrazione del 90%. Tale detrazione potrà essere fatta valere quale intervento trainato, per l’installazione dell’ascensore, cioè per la rimozione delle barriere architettoniche. Ma se l’intervento è iniziato dopo il 16 febbraio 2023, non sarà possibile fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito.

“Limitazione che non trova applicazione nel caso in cui gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche siano effettuati al di fuori del Superbonus. Si tratta infatti – prosegue Santoriello – degli interventi di cui all’art. 119 – ter del D.L. n. 34/2020, che attribuiscono il diritto a fruire del minore beneficio fiscale pari ad una detrazione del 75 per cento in cinque quote annuali di pari importo”.
Una tipologia di detrazione che si pone su di un piano totalmente diverso rispetto al Superbonus, soprattutto per i limiti di spesa.