Fase precontenziosa, basilare la tempestività

Lo stabilisce la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del foro calabrese

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I documenti richiesti dall’amministrazione finanziaria durante la fase precontenziosa, se non forniti dal contribuente in quel frangente e senza una giustificazione valida, non possono essere utilizzati nel successivo giudizio d’impugnazione.

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria con la sentenza n.1882/05/24, traendo fondamento nell’articolo 32 del D.P.R. n.600/73.

“I Giudici di secondo grado hanno confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso –  sottolinea Salvatore Baldino, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – evidenziando sia la tardività delle memorie illustrative presentate dal contribuente, sia l’applicabilità della preclusione probatoria ex art.32 del DPR 600/73”.

“Questa preclusione, come già ribadito dalla sentenza n.33573/2022 della Corte di Cassazione – conclude Baldino – si attiva quando l’amministrazione richiede puntualmente i documenti e il mancato invio viene considerato come un rifiuto, con la conseguente impossibilità di utilizzarli successivamente in sede contenziosa”