La sentenza n. 319/1/24 della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Padova affronta un tema particolarmente importante per la giurisprudenza fiscale italiana, ovvero la possibilità di impugnare la comunicazione di “scarto” di un modello F24 che conteneva un credito agevolativo.
“Nel caso in esame, una società contribuente ha trasmesso un modello F24 nei giorni 30 e 31 dicembre 2023, tentando di compensare un credito agevolativo. Tuttavia, il sistema Entratel, che registra i pagamenti solo nei giorni feriali – sottolinea Felice Colonna, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – ha rifiutato la compensazione poiché, al primo giorno feriale successivo, il credito risultava inutilizzabile”.
Se da una parte la contribuente ha contestato il rifiuto poiché, secondo la normativa italiana, il termine di pagamento di un’imposta che scada in un giorno festivo è prorogato automaticamente al primo giorno feriale successivo, dall’altra l’Ufficio ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché la comunicazione di scarto non rientra tra gli atti impugnabili (non essendo una pretesa impositiva) e contestato l’utilizzo del credito oltre il termine del 31 dicembre.
“La Suprema Corte ha invece stabilito che la comunicazione di scarto è autonomamente impugnabile poiché rappresenta, sostanzialmente, un diniego di agevolazione e che la scadenza caduta in un giorno festivo – conclude Colonna – si proroga automaticamente al giorno feriale successivo, consentendo così alla contribuente di utilizzare il credito agevolativo al 2 gennaio 2024”.