Dalla lettura della sentenza n.92/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Frosinone emerge che, in caso di contestazione da parte del ricorrente del vizio di sottoscrizione degli atti impositivi ex art. 42 D.p.r. 600/1973, spetta all’Ufficio fornire adeguata prova della sussistenza del provvedimento.
In assenza di prova, l’avviso di accertamento deve essere annullato, in quanto affetto da nullità assoluta.
“Esaminando la questione del vizio di sottoscrizione, la Corte di Giustizia Tributaria – afferma Salvatore Baldino, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – evidenzia che nel caso di specie il provvedimento è stato notificato in formato digitale a mezzo PEC, pertanto la funzione attestatrice di conformità del codice glifo risulta priva di significatività concreta e non è possibile trarre il benché minimo elemento di riscontro, neanche induttivo, circa la effettiva sussistenza di una idonea delega di firma regolarmente rilasciata dal Capo dell’Ufficio al funzionario sottoscrittore dell’avviso de quo”.
“Quanto alla documentazione depositata per via telematica dall’Agenzia delle Entrate solo nel pomeriggio del giorno precedente l’udienza di trattazione del giudizio – prosegue Baldino – la Corte ha osservato che per consolidata giurisprudenza di legittimità il deposito di documenti oltre il termine fissato dall’art. 32 D. Lgs. n. 546/92 comporta la non utilizzabilità ai fini della decisione dei documenti tardivamente depositati”.
Di conseguenza, la mancata produzione tempestiva della delega di firma costituisce un profilo di nullità assoluta dell’atto oggetto d’impugnazione.