Sponsorizzazioni, irrilevante la localizzazione geografica

La deducibilità viene comunque riconosciuta

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Le spese sostenute per le sponsorizzazioni, come stabilito dalla Corte di Cassazione (ordinanza n.18726/2024) vengono considerate inerenti anche se riguardano aree geografiche in cui l’impresa sponsor non è presente sul mercato.

“I Supremi Giudici hanno stabilito che l’inerenza delle spese di sponsorizzazione non è subordinata alla percezione diretta di ricavi da parte dell’impresa sponsor nell’area geografica in cui si svolge l’attività sponsorizzata e che – spiega Maria Vittoria Tonelli, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – la deducibilità di tali spese è riconosciuta anche in assenza di un legame territoriale tra l’offerta pubblicitaria e l’area geografica in cui lo sponsor opera”.

“La sentenza ha ribadito che un costo può essere considerato inerente – conclude Tonelli – se correlato a un’attività potenzialmente idonea alla produzione di utili, indipendentemente da un ritorno commerciale diretto e immediato”.

Un approccio in linea con una precedente sentenza della Suprema Corte (n.3770/2015) che aveva già affermato la deducibilità delle spese pubblicità sostenute in aree dove l’impresa non era direttamente attiva.